1) Quanto dura il servizio civile?
2) Chi può presentare domanda di partecipazione al servizio civile?
3) Come deve essere compilata la domanda di partecipazione e cosa si deve allegare?
4) Quante domande di partecipazione si possono presentare?
5) Cosa avviene dopo che è stata presentata la domanda di partecipazione?
6) Quale documentazione viene rilasciata al volontario quando si presenta in servizio?
7) Qual è l'orario di servizio del volontario?
8) Qual è la sede di servizio?
9) Qual è il trattamento economico che spetta al volontario?
10) Quali mezzi di trasporto sono rimborsabili?
11) Al volontario spetta vitto e alloggio?
12) Il Servizio Civile Nazionale è compatibile con altre attività?
13) Quanti giorni di assenza sono concessi al volontario?
14) Cosa bisogna fare in caso di malattia e infortunio?
15) Cosa si deve fare in caso di gravidanza?
16) Quali sono i doveri del volontario?
17) Come si richiede l'attestato di fine servizio?
19) E' possibile riscattare i contributi del servizio civile?
1) La durata del servizio civile è di 12 mesi.
2) Possono partecipare alla selezione i giovani che alla data di scadenza del bando siano in possesso dei seguenti requisiti:
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti sino al termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età.
3) La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice, secondo il modello "allegato 2” al bando, scaricabile dal nostro sito. Deve essere firmata per esteso dal richiedente. La firma sull’ “allegato 2” è fondamentale per essere convocati al colloquio. Deve essere corredata della scheda "allegato 3” al bando, contenente i dati relativi ai titoli, scaricabile dal nostro sito, di una fotocopia di un valido documento di riconoscimento, un curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e di ogni altra documentazione significativa. Dopo il colloquio di selezione i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare anche un certificato medico di idoneità fisica allo svolgimento del Servizio civile nazionale, rilasciato dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale (ASL competente o medico di famiglia su apposito modulario, con indicazione del codice regionale del medico rilasciante).
4) Per ogni bando di servizio civile si può presentare una sola domanda per un solo progetto tra quelli indicati, pena l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.
5) I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione sono chiamati a sostenere una selezione che sarà realizzata dalle Acli. I candidati, per conoscere
l’elenco degli ammessi, la data e la sede dove si terrà la selezione, si attengono alle disposizioni fornite dall’Ente.
I candidati che, senza giustificare il motivo, non si presentano al colloquio nel giorno e nella sede stabiliti sono esclusi. La commissione si riserva di stabilire una data straordinaria per i
casi di assenza giustificata.
6) All'atto della presentazione in servizio il responsabile del Servizio Civile consegna al volontario:
7) L'orario di servizio viene stabilito dalle Acli in relazione alla natura del progetto ed è indicato nel progetto stesso. I progetti devono prevedere un orario di attività non inferiore alle 12 ore settimanali per un monte annuo minimo di 1400 ore.
8) La sede di servizio è indicata nel progetto ed è comunicata al volontario dall’UNSC attraverso il provvedimento di avvio al servizio.
9) Ai volontari in servizio in Italia spetta un rimborso di €14,46 netti giornalieri, per un totale €433,80 netti mensili per 12 mesi.
Per i volontari impegnati in progetti all'estero, in aggiunta al compenso mensile di €433,80 netti, sono previsti:
una indennità estero di € 15 giornalieri per tutto il periodo di effettiva permanenza all'estero
una indennità per il vitto e l'alloggio di € 20 giornalieri per tutto il periodo di effettiva permanenza all'estero.
10) Ai volontari impegnati in progetti di servizio civile in Italia e residenti in un comune diverso da quello di realizzazione del progetto spetta il rimborso
delle spese del viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede di Servizio. E' consentito l'uso di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico in classe economica (aereo, treno,
pullman,traghetti) purché risulti il mezzo più economico.
Si precisa che per viaggio di andata deve intendersi il tragitto che consente al volontario di iniziare l'attività di servizio civile per la prima volta e per viaggio di ritorno deve intendersi
quello coincidente con la fine del servizio civile per tornare definitivamente a casa.
Le spese di viaggio sono rimborsate al volontario direttamente dall'UNSC previa presentazione del relativo titolo di viaggio, oppure anticipate dall'Ente che realizza il progetto e rimborsate
dall'UNSC.
Per i volontari impegnati in progetti di servizio civile all'estero è previsto il rimborso delle spese del viaggio di andata e ritorno dall'Italia al Paese estero di
realizzazione del progetto (ed un eventuale rientro, se previsto dal progetto approvato dall'UNSC).
11) Solo se previsto nel progetto approvato dall’UNSC.
12) I volontari impiegati in progetti di Servizio civile possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se compatibile con il corretto espletamento del Servizio civile nazionale. I dipendenti dello Stato che intendono svolgere il SCN sono collocati in aspettativa. (Art. 10 e art. 9, comma 7 del DLgs 5 aprile 2002, n. 77 modificato ed integrato dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43).
13) Nei 12 mesi di servizio il volontario può usufruire di un massimo di 20 giorni di permesso retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali: gravi necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea, matrimonio ecc. Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è frazionabile in permessi orari. Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell'articolazione dell'orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali. I volontari possono usufruire, in aggiunta ai 20 giorni di permesso retribuito, di permessi straordinari, che non devono essere recuperati, per:
14) L'assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali. Il volontario, in caso di
malattia o infortunio, ne deve dare tempestiva comunicazione alla sede dell'Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione
sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria
locale. Tale documentazione è conservata dall'Ente nella cartella personale del volontario.
Tutti i periodi di malattia e infortunio (che non devono essere recuperati) sono registrati nella cartella personale del volontario. Al volontario, durante i primi 15 giorni di malattia, spetta l'assegno mensile per l'intero importo. Per il periodo eccedente e
per ulteriori quindici giorni di malattia, l'importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati questi ulteriori 15 giorni, il volontario è escluso dalla prosecuzione del
progetto. In tal caso il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. Nel caso in cui l'esclusione
per malattia avviene entro tre mesi dall'inizio del progetto è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con volontari risultati "idonei non selezionati".
15) Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2002. Ai sensi del predetto Testo Unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art.16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art.17). Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa espressamente riferimento il decreto legislativo n.77 del 2002, non sono contemplati a favore della volontaria ulteriori benefici post-partum , né l'applicazione della disciplina del "congedo parentale". Alla volontaria in maternità è corrisposto, per tutto il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente, l'assegno del servizio civile ridotto di un terzo. L'astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria. Prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all'art.16, lett. a), le volontarie devono consegnare all'Ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.
16) Il volontario nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.
In particolare il volontario ha il dovere di:
17) Al fine di semplificare l'operazione di acquisizione dell'attestato di fine servizio, l'UNSC ha predisposto una procedura informatica mediante la quale i volontari
potranno produrlo autonomamente collegandosi al sito internet dell'Ufficio all'indirizzowww.serviziocivile.gov.it → sezione volontari → area
riservata ai volontari, avendo cura di inserire utenza e password.
Per ragioni connesse all'adempimento di operazioni tecniche, l'attestato potrà essere "scaricato" tre mesi dopo il termine del servizio e, comunque, non oltre i ventiquattro mesi
successivi.
Per avere diritto al rilascio dell'attestato è necessario che:
Dovranno comunque continuare a presentare la richiesta scritta tramite l'ente di servizio civile all'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE, che provvederà a inviarlo al domicilio del richiedente, i volontari che:
Nel caso in cui, tuttavia, si pensi di essere in possesso dei requisiti richiesti sarà possibile rivolgersi per chiarimenti all'Ufficio Relazioni con il pubblico dell'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE o all'ente presso il quale il servizio è stato svolto.
18)Il Certificato Sostitutivo CUD può essere prodotto autonomamente dal volontario, che presta o ha prestato il SCN in Italia o all'estero, attraverso procedura informatica. Il certificato on-line è scaricabile direttamente dall'Area Volontari-Sezione riservata ai volontari. Per accedere al servizio è necessario inserire utenza e password, entrambe reperibili sulla lettera-contratto di SCN sottoscritta da ciascun volontario all'atto della presa di servizio. Per ragioni tecniche, il certificato in questione potrà essere prodotto entro e non oltre il 29 febbraio 2012.
19)Il D.L. 185/08 (art. 4, c. 2), convertito in L. 2/09, ha previsto che, per i volontari avviati al servizio dal 1° gennaio 2009 in poi, i periodi sono riscattabili, secondo la disciplina generale della L. 1338/62 (art. 13), e successive modifiche e integrazioni, e senza alcun onere a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile. La norma non si applica quindi ai periodi di servizio prestati nel 2009 dai volontari già avviati nel corso del 2008. La facoltà di riscatto, totale o parziale, può essere esercitata a condizione che: il soggetto interessato abbia almeno un contributo nella gestione pensionistica in cui chiede il riscatto; i periodi di cui si chiede il riscatto non siano già coperti da contribuzione (obbligatoria, figurativa o da riscatto) né nella suddetta gestione pensionistica, né in tutte le altre richiamate dalla legge (Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, Gestione Separata, fondi sostitutivi ed esclusivi). La presentazione della domanda di riscatto non è soggetta a termini di decadenza. Per la determinazione degli oneri di riscatto v. circ. 162/97.
Ulteriori FAQ e informazioni sono disponibili qui